Regolamento nazionale ANPI
(in attuazione dell’art. 5 comma 2 lettera f dello Statuto associativo)
Art. 1 L’iscrizione
1. Gli iscritti devono aver compiuto la maggiore età alla data dell’iscrizione e devono avere la
cittadinanza italiana.
2. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla Segreteria
nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la trasmette al Comitato
provinciale. Il Comitato dei garanti provinciale verifica le domande e ratifica l’iscrizione.
3. Di norma, l’iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella sezione
del comune di residenza. Qualora la sezione non esista o sia intercomunale, l’iscrizione dovrà
avvenire nel comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato
Provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere
esaminate e decise dal Comitato provinciale – o da suo organismo delegato – tenendo conto della
natura e degli scopi dell’Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta. Dalla
documentazione per la richiesta di deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della
effettiva possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività della sezione
presso cui chiede l’iscrizione.
4. Le richieste di iscrizione pervenute on-line sono prese in considerazione con i criteri di cui al
comma precedente.
Art. 2 Tessere particolari
1. Le tessere ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti dall’art. 22 dello
Statuto.
2. E’ istituita la tessera di “Amici dell’Anpi”, gratuita, segno di vicinanza alla Associazione e di
condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata:
a) ai giovani non ancora maggiorenni; b) a cittadini che abbiano collaborato con specifico significato
e impegno ad attività particolarmente significative della sezione o del Comitato provinciale; c) a
stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti
di Liberazione e che hanno sempre ricevuto, a pieno titolo, la tessera della nostra Associazione; d)
a stranieri, che non hanno la cittadinanza, ma che risultino residenti sul territorio italiano da almeno
3 anni.
3. La tessera “Amici dell’ANPI” non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo
o passivo. La tessera comporta il diritto di essere informati delle attività anche interne dell’Anpi, di
partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con
Art. 3 Diritti e doveri degli iscritti
1. Gli iscritti hanno il pieno diritto di partecipazione, di parola e di voto alle iniziative ed alle altre
attività dell’Anpi. Nei congressi l’esercizio di tale diritto è organizzato secondo il regolamento
congressuale approvato insieme alla loro indizione.
2. Gli iscritti sono titolari del diritto attivo e passivo di elezione agli organismi dirigenti ad ogni livello.
Per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti ed aver partecipato
attivamente alla vita dell’Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da almeno due,
per quello nazionale almeno cinque.
3. A tutti i livelli territoriali, gli incarichi di Presidente, Segretario, Presidente del Collegio dei
Revisori e Responsabile Amministrativo sono incompatibili con gli incarichi di pari livello ed
esecutivi di partito ovvero di organizzazione politica, sindacale o associativa, comunque
denominata. I soci che, alla data dell’approvazione del Regolamento hanno incarichi elettivi e di
rappresentanza istituzionale, non rientrano nella condizione di incompatibilità. Dall’approvazione
del regolamento, non sarà possibile dunque assumere contemporaneamente i doppi incarichi sopra
indicati.
4. Ogni iscritto ha il dovere di contribuire alla vita, alla attività ed al finanziamento dell’Anpi, come
fondamento materiale e politico della sua autonomia.
5. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, nonché le
decisioni assunte dagli organismi dirigenti.
6. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare anche in contraddittorio a tutte le fasi dei procedimenti
disciplinari che li riguardino.
7. Non possono essere iscritti gli appartenenti ad associazioni segrete, ai sensi dell’art. 18 Cost. e
dell’art. 18 della L. 17/1982, ovvero ad associazioni comunque denominate la cui composizione,
finalità e azione siano incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con gli scopi e le
finalità dell’Anpi.
8. Non possono fare parte di organismi direttivi dell’Anpi iscritti anche ad altra Associazione
partigiana.
Art. 4 Anagrafe degli iscritti
1. E’ costituita a livello provinciale la Anagrafe informatizzata degli iscritti, con lo scopo di registrare
e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione della Associazione. Consiste
dell’elenco verificato degli iscritti, corredato da tutti gli elementi anagrafici e statistici desunti dal
modulo di richiesta di iscrizione e dalla tessera stessa. La Anagrafe rappresenta anche la base per
determinare forme, modalità e regole per lo svolgimento dei congressi. Il modulo per la richiesta di
iscrizione deve prevedere la accettazione esplicita al trattamento dei dati in rispetto della normativa
sulla privacy. L’Anagrafe degli iscritti deve partire dalla raccolta dei dati provenienti dalle Sezioni.
Compito delle Sezioni è di consegnare ai Comitati Provinciali i tagliandi delle tessere, debitamente
compilati in ogni loro parte.
2. La Anagrafe rappresenta anche la base per determinare forme, modalità e regole per lo
svolgimento dei congressi. Il modulo di richiesta di iscrizione deve prevedere la accettazione
esplicita al trattamento dei dati personali in rispetto della normativa sulla privacy
3. Ogni Sezione ed ogni Comitato Provinciale dovrà provvedere all’individuazione di un socio
incaricato, sulla base della norma sulla privacy, all’inserimento dati.
Art. 5 Le sezioni
1. La costituzione di una nuova sezione deve essere approvata dal Comitato provinciale
competente per territorio. L’intesa, di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto consiste in un atto
espresso del Comitato provinciale.
2. Nel caso in cui vengano fatte domande di iscrizione da almeno 100 residenti in uno stesso
Paese estero, il Comitato nazionale decide se autorizzare la costituzione di una sezione in quel
Paese, con sede nella capitale o nella città di maggiore concentrazione degli iscritti. A quella
sezione si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti previste per i comitati provinciali. Per
la costituzione di eventuali successive sezioni si applicano le norme di cui all’art. 3 dello Statuto e si
costituisce un coordinamento nazionale.
3. Le sezioni svolgono la loro attività ciascuna nel proprio ambito di competenza, territoriale ovvero
di luogo di lavoro o studio, e sono impegnate per la positiva riuscita delle iniziative e campagne
promosse dai livelli provinciale e nazionale.
4. Ciascuna sezione è impegnata secondo i principi della autonomia politica e culturale dell’Anpi,
della sua unità, del pluralismo ideale e politico e in base al carattere determinante di essere una
Associazione che discute, agisce, cresce nel suo insieme.
5. Ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato provinciale le iniziative e le
pubblicazioni, anche con mezzi informatici, impegnative del nome dell’Anpi. Analoga segnalazione
deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti,
anche al fine di una valutazione comune. Manifestazioni o altre iniziative promosse o cui abbiano
aderito il Comitato provinciale o nazionale dell’Anpi non sono oggetto di ulteriore adesione da parte
di singole sezioni.
6. L’intitolazione della sezione, di norma, va dedicata tenendo in considerazione uomini e donne
dell’Antifascismo e/o della Lotta di Liberazione locale o nazionale oppure a fatti e/o vicende legate
all’Antifascismo e alla Lotta di Liberazione locali e/o Nazionali.
Art. 6 Assemblee e Congressi
1. L’assemblea ordinaria annuale della sezione, di cui all’art. 16 dello Statuto, deve procedere,
prima dell’inizio dei lavori, alla nomina di un Presidente dell’Assemblea. L’ordine del giorno deve
prevedere: esame dell’attività svolta nel corso dell’anno; programma di lavoro e iniziative previste
per il nuovo anno; discussione sulla situazione politica e i compiti della Associazione; esame e
approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.
2. Le proposte per nuovi organismi dirigenti o per la integrazione di quelli esistenti devono essere
formulate da una commissione elettorale nominata dalla assemblea all’inizio dei lavori.
3. Il Comitato nazionale ovvero il Comitato provinciale può approvare un documento politico da
sottoporre alla discussione delle assemblee annuali.
4. Il Comitato nazionale convoca il Congresso nazionale, ex art. 3 dello Statuto, determinandone le
modalità di svolgimento con l’approvazione del relativo regolamento.
5. Il regolamento congressuale indica l’ordine del giorno del congresso e i criteri e le modalità di
elezione dei delegati. Ogni Comitato provinciale approva il regolamento per lo svolgimento del
proprio congresso.
Art. 7 Gli organi dell’Associazione
1. I Comitati provinciali sono tenuti ad organizzare attività formative volte alla valorizzazione
dell’antifascismo, della pace, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alla conoscenza,
attuazione, rispetto e difesa della Costituzione.
2. I dirigenti dell’Anpi, a tutti i livelli, hanno il dovere della conoscenza della storia della Resistenza in generale e, in particolare quella svolta nella loro provincia.
3. Nella composizione degli organismi dirigenti a tutti i livelli deve essere rispettata una clausola dinon prevalenza: di norma, nessun genere può essere rappresentato per quote inferiori al 40%.
4. Il componente di un organismo dirigente a qualsiasi livello assente ingiustificato per tre volte è
automaticamente decaduto.
5. Gli organismi dirigenti a tutti i livelli, oltre a scegliere tra i propri componenti il Presidente,
procedono alla nomina di un vicepresidente vicario, scelto tra i vicepresidenti, che sostituisce il
Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. Titolare delle decisioni politiche, in coerenza con gli orientamenti e le decisioni nazionali, è il
Comitato, a ciascuno dei livelli congressuali previsti dallo Statuto: sezionale, provinciale, nazionale.
Situazioni o condizioni di particolare urgenza ovvero emergenza possono essere decise dal
Presidente, anche ricorrendo le circostanze di cui al successivo comma 7; in questo caso, il
Comitato, nella sua prima riunione utile, procederà alla conferma o meno delle decisioni assunte.
7. Ad ogni livello congressuale della Associazione, i vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello
svolgimento delle sue funzioni e svolgono funzioni di rappresentanza politica e istituzionale. I
vicepresidenti e la segreteria, su impulso del Presidente possono svolgere funzioni di carattere
istruttorio delle decisioni di competenza del Comitato di corrispondente livello.
8. I componenti del Comitato nazionale hanno diritto di essere informati delle iniziative che si
svolgono nel proprio ambito regionale.
Art. 8 Gli organismi di coordinamento
1. Il Comitato regionale, ove costituito, svolge – oltre a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto –
funzioni di supporto ai Comitati provinciali in relazione al consolidamento ed allo sviluppo della
Associazione, su richiesta dei Comitati provinciali ovvero del Comitato nazionale.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal Documento approvato al Congresso Nazionale di Torino e
in continuità con l’esperienza storica dell’Associazione, è costituito il Coordinamento nazionale
delle donne dell’Anpi come strumento di confronto, elaborazione, proposta ed iniziativa e come
luogo di partecipazione attiva delle donne alla vita dell’associazione e di rapporto solidale tra le
generazioni. Il coordinamento femminile, che non si configura come organo statutario, interagisce e
collabora con gli organi dirigenti al fine di rafforzare ed arricchire la cultura e l’iniziativa politica
dell’associazione, di valorizzare la storia e la memoria delle donne della Resistenza, di sostenere
l’impegno per una compiuta cittadinanza delle donne nella democrazia. Forme, tempi, programmi di
lavoro del Coordinamento femminile sono determinati in autonomia dalle compagne. La
Responsabile del Coordinamento nazionale deve essere componente del Comitato Nazionale.
Anche a livello provinciale possono essere costituite forme di coordinamento delle donne.
3. Si possono altresì costituire, nel rispetto dell’autonomia delle Sezioni territoriali, Coordinamenti di
Zona, con funzioni di supporto organizzativo ed in stretta collaborazione con il Comitato
Provinciale.
Art. 9 Gli organismi di garanzia
1. In attuazione dell’art. 29 dello Statuto, in tutti i livelli congressuali della Associazione il
corrispondente Comitato nomina una Commissione di garanti dei diritti della Associazione e degli
iscritti, composto da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari.
2. La Commissione svolge una funzione istruttoria, nel corso della quale può acquisire documentazione e
informazioni, procedere ad audizioni anche in contraddittorio. Agisce su segnalazione e impulso da parte
di iscritti ovvero da parte di cittadini e organizzazioni venute a conoscenza di fatti rilevanti ai fini di
interventi – anche di tipo disciplinare – a tutela della Associazione.
3. L’esito degli accertamenti svolti e la proposta di deliberazione per il Comitato sono motivati e in
forma scritta. Sulla proposta vota a maggioranza il Comitato competente.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 2 maggio 2012.