Art. 1 – COSTITUZIONE E CARATTERE DELL’ANPPIA
È costituita una Associazione tra i cittadini italiani perseguitati dal fascismo con la denominazione: Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA).
Essa ha carattere democratico repubblicano ed è indipendente dai partiti politici.
Art. 2 – I FINI DELL’ANPPIA
L’ANPPIA si propone:
- di riunire i perseguitati politici antifascisti italiani per rinsaldare e sviluppare fra loro i vincoli di solidarietà e fraternità e di stringere legami sempre più forti con gli antifascisti degli altri paesi, che hanno lottato e lottano contro ogni forma di oppressione, al fine di stabilire rapporti di feconda amicizia fra i popoli democratici;
- di combattere contro il rinascente fascismo in tutte le sue forme, palesi, occulte o dissimulate e contro ogni sua manifestazione ideologica e d’azione. Far conoscere agli italiani ciò che fu il fascismo nel passato, chiarendone le origini e il processo di formazione e agendo perché lo Stato faccia di ciò materia di insegnamento nelle scuole;
- di popolarizzare la Costituzione repubblicana riconoscendola come il patto civile nel quale si incontrano e riconoscono tutti i democratici italiani, affermando che la sua inosservanza e la sua violazione implicano la volontà di inficiare le conquiste e gli ideali dell’antifascismo e lottando per la sua attuazione e difesa;
- di opporsi ad ogni iniziativa che ristimolando il militarismo e i propositi aggressivi dei quali il fascismo compenetra la sua politica interna e internazionale, riporti l’Italia nel campo dei preparatori e fomentatori di guerra;
- di agire per la realizzazione delle legittime rivendicazioni materiali e morali dei perseguitati dal fascismo e dei loro familiari, promuovendo all’uopo le opportune provvidenze legislative; adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali ai soci e ai familiari particolarmente bisognosi, nonché per il disbrigo di ogni pratica inerente ai loro diritti di perseguitati politici;
- di applicarsi al completamento di un preciso censimento delle vittime del fascismo e alla creazione e al perfezionamento di un centro bibliografico e storico che raccolga, custodisca ed elabori il materiale relativo.
Art. 3 – CHI PUO’ APPARTENERE ALL’ANPPIA
Sono soci d’onore quanti morirono nella loro lotta contro il fascismo, assassinati nelle aggressioni squadriste o deceduti in carcere e al confino. Le tessere ad essi intitolate vengono affidate al congiunto più prossimo che non ne sia indegno per motivi morali.
Sono soci coloro che ne facciamo richiesta e che subirono persecuzioni a causa del loro antifascismo (arrestati, processati, detenuti, ammoniti, diffidati, feriti o comunque fatti oggetto di violenze nella persona, danneggiati nei beni ed esonerati dalle pubbliche e private attività lavorative, esclusi da cariche elettive negli organi centrali e locali).
Coloro che siano incorsi in indegnità morali non possono far valere detti titoli di antifascismo per essere ammessi nell’Associazione.
Art. 4 – GLI AMICI DELL’ANPPIA
L’Associazione propugna e favorisce la formazione di gruppi di amici dell’ANPPIA aperti a tutti gli italiani che, pure senza aver subito persecuzioni, furono antifascisti nelle loro convinzioni e nella loro condotta personale, nonché a tutti i sinceri difensori della Costituzione repubblicana.
Art. 5 – RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
L’ANPPIA deve ricercare e stringere rapporti fraterni di solidarietà e collaborazione con le Associazioni analoghe e similari nelle quali si raccolgono i partigiani, i deportati dal nazismo, i perseguitati per motivi religiosi e le vittime civili di guerra.
Art. 6 – ADESIONE ALLA F.I.R.
L’ANPPIA aderisce alla F.I.R. (Federazione Internazionale dei Resistenti).
Art. 7 – SEDE CENTRALE FEDERAZIONI E SEZIONI
L’ANPPIA ha la sua sede centrale a Roma. Essa si organizza in Federazioni provinciali e in Sezioni cittadine.
Art. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
Il Congresso, la Presidenza, il Consiglio Nazionale, il Comitato esecutivo, il Segretario, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti.
Sono organi delle Federazioni e Sezioni:
Il Congresso, il Comitato direttivo, il Segretario, i Revisori dei conti, i Probiviri.
Art. 9 – CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso nazionale è composto dai delegati nominati dai Congressi provinciali.
Esso è convocato almeno ogni tre anni dal Consiglio nazionale, che ne stabilisce la sede, la data e l’ordine del giorno.
Può essere convocato dal Consiglio nazionale, che ne stabilisce la sede, la data e l’ordine del giorno.
Può essere convocato dal Consiglio nazionale in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno 20 Federazioni provinciali.
Il Congresso nazionale delibera sulle direttive di carattere generale, elegge i componenti della Presidenza onoraria, del Consiglio nazionale, i Probiviri, i Revisori dei conti ed ha esclusiva competenza su ogni modifica dello Statuto dell’Associazione.
Art. 10 – CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio nazionale è composto da 51 membri, che saranno scelti tenendo conto delle esigenze delle varie categorie e delle possibilità di una adeguata rappresentanza regionale.
Esso sceglie fra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario generale ed altri sedici membri che insieme ai predetti formano il Comitato esecutivo.
Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi in via ordinaria ovvero quando il Comitato esecutivo oppure 10 consiglieri lo richiedono.
La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta con preavviso diretto ad ognuno dei membri almeno 5 giorni prima.
Il Consiglio nazionale delibera su tutto ciò che interessa l’attività dell’Associazione, nell’ambito però delle decisioni congressuali.
Occorrendo, può sospendere dalle funzioni i Consigli provinciali ed i Comitati comunali, dei quali controlla l’attività, istituendo la gestione commissariale.
Nei casi di urgenza questa facoltà è devoluta al Comitato esecutivo, salvo ratifica del provvedimento da parte del Consiglio nella sua prima riunione ordinaria.
Art. 11 – COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo pone in esecuzione le deliberazioni del Consiglio nazionale ed elabora il materiale di discussione da proporre allo stesso.
Art. 12 – RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale dell’Associazione è esercitata dal Presidente nazionale ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente, dal Segretario generale, o da un membro del Comitato esecutivo a ciò espressamente delegato.
Art. 13 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio nazionale dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e tre supplenti con le funzioni di:
a) decidere sui reclami contro le decisioni dei Probiviri provinciali;
b) costituirsi in Giurì d’onore per gravi questioni fra i membri del Consiglio nazionale.
Art. 14 – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre revisori e da due supplenti.
Esso esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione e redige le relazioni sul bilancio.
Art. 15 – CONGRESSO PROVINCIALE
Il Congresso provinciale è costituito dai delegati delle Sezioni comunali. In caso di urgenza, i delegati potranno essere nominati dai Comitati direttivi delle Sezioni comunali. I segretari delle Sezioni comunali vi partecipano di diritto, ma senza voto deliberativo.
Il Congresso provinciale può essere convocato in via ordinaria una volta l’anno, prima del Congresso nazionale, nel capoluogo della Provincia o in altro luogo stabilito dal Consiglio provinciale. Il Congresso è inoltre convocato in via straordinaria su richiesta motivata delle Sezioni comunali rappresentanti almeno un terzo dei soci della Provincia, oppure da un terzo delle Sezioni comunali, qualunque sia il numero dei soci, ed ogni qualvolta il Consiglio provinciale lo ritenga opportuno.
La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore ad un mese. In caso di urgenza il termine può essere ridotto alla metà.
Il Congresso provinciale elegge i componenti del Consiglio provinciale, i Probiviri ed i Revisori dei conti, esamina e delibera sulle questioni di carattere generale riguardanti la provincia.
Le deliberazioni eventualmente in contrasto con le decisioni del Congresso e del Consiglio nazionale potranno essere sospese e sottoposte a nuovo esame su conforme decisione del Consiglio nazionale.
Art. 16 – CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio provinciale è costituito da 5 a 15 membri eletti dal Congresso provinciale. Esso ha sede possibilmente nel capoluogo della Provincia.
Il Consiglio provinciale elegge tra i suoi membri un Segretario ed un Vice segretario. Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese, ed in via straordinaria quando il Segretario oppure te membri o i revisori dei conti ne ravvisino la necessità ed opportunità.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il Consiglio provinciale è l’organo esecutivo del Congresso provinciale.
Ad esso competono tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto alle Sezioni della Provincia, ne coordina il lavoro e prende tutte le opportune iniziative di carattere provinciale. Ha il diritto di ispezionare le Sezioni comunali, di esaminare i bilanci, controllare la loro attività prendendo all’uopo tutti gli opportuni provvedimenti.
Art. 17 – CONSIGLIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio provinciale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Esso decide sui reclami concernenti l’ammissione e la espulsione dei soci o altri provvedimenti riguardanti i soci stessi. Con le funzioni di Giurì d’onore, decide sulle questioni personali che possono sorgere tra i soci a causa della loro appartenenza all’Associazione.
Art. 18 – ASSEMBLEA COMUNALE
L’Assemblea comunale è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno dal Consiglio direttivo ed in via straordinaria su richiesta del Consiglio provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci apri almeno ad un terzo degli iscritti. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a 5 giorni.
L’Assemblea comunale elegge il Comitato direttivo e di Revisori dei conti, esamina ed approva il bilancio e delibera su tutte le questioni comunali.
Art. 19 – COMITATO DIRETTIVO DELLE SEZIONI COMUNALI
Il Comitato direttivo delle Sezioni comunali è composto di 5 membri per le Sezioni i cui soci non siano superiori a 50, di 9 membri se i soci non siano superiori a 200 e di 11 membri negli altri casi.
Il Comitato elegge tra i suoi membri un segretario ed un vice segretario.
Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando il segretario oppure un terzo dei suoi membri o i Revisori dei conti ne ravvisino l’opportunità.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.
Il Comitato direttivo esamina e decide in merito alle domande di iscrizione a socio, come pure sui provvedimenti da prendere a carico dei soci.
Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, provvede nel miglior modo possibile alla assistenza dei soci e prende tutte le opportune iniziative per il miglior raggiungimento dei fini sociali.
Art. 20 – COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei conti, eletti in numero di te per ogni sezione, controllano la gestione contabile ed amministrativa della Sezione stessa ed a tal scopo si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 21 – SEZIONI SPECIALI
Ove risultasse opportuno, verranno costituite delle speciali sezioni per determinati gruppi di associati (per es. ex deportati in Germania, famiglie dei Caduti ecc.). Queste sezioni si occuperanno in modo particolare delle esigenze e dei problemi della categoria, sempre nell’ambito e nelle finalità dell’Associazione. Il segretario generale partecipa di diritto a tutte le riunioni delle sezioni speciali e deve essere informato delle loro iniziative ed attività.
Normalmente non vi è incompatibilità fra le varie cariche sociali, tranne che per i Probiviri e per i Revisori dei Conti, i quali non possono avere altre cariche. Le spese sostenute per ragioni della carica sono rimborsate.
Art. 22 – DURATA DELLE CARICHE
Il Consiglio nazionale dura in carica due anni, salvo deliberazione contraria del Congresso.
Art. 23 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
a) per aver commesso atti disonesti o di grave indisciplina;
b) per ingiustificata morosità;
c) per appartenenza ad associazioni con finalità contrastanti;
d) per dimissioni.
Art. 24 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina è passibile, a seconda della gravità della mancanze, di:
a) il richiamo;
b) la censura;
c) la sospensione;
d) la espulsione.
Nessun provvedimento può essere preso senza aver prima contestato gli addebiti al socio, con invito a giustificarsi entro un congruo tempo.
Art. 25
L’organo competente a pronunciarsi in merito al provvedimento di cui all’art. 24 è il Comitato nazionale, su proposta del Comitato provinciale.
Art. 26 – MEZZI DI SOSTENTAMENTO
L’Associazione provvede i necessari mezzi di sostentamento con le quote versate di soci, con le entrate derivanti dal suo patrimonio, con eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati e con iniziative particolari.
Art. 27 – TESSERAMENTO
Il Congresso nazionale stabilisce annualmente l’importo della tessera che va così ripartito: il 25 per cento alla Sezione comunale, il 25 per cento alla Federazione provinciale ed il 50 per cento al Comitato nazionale.
Quest’ultimo fornirà le tessere ed indicherà lo schema dei moduli per le domande di iscrizione.
Il Comitato direttivo delle sezioni fissa una quota mensile a carico dei propri soci; il 25 per cento di tali quote va devoluto alle Federazioni provinciali.
Art. 28 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si chiude al 30 novembre di ciascun anno. Entro il 15 dicembre deve essere compilato il bilancio preventivo.
Le funzioni contabili ed amministrative, come pure i servizi di Tesoreria dell’Associazione, sono disciplinati con le norme e le consuetudini che regolano l’amministrazione del patrimonio degli Enti morali in genere.
Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non può essere sciolta se non dal Congresso nazionale a maggioranza di 4/5.